L’epilessia è una condizione clinica in cui le crisi epilettiche, ovvero manifestazioni accessuali imprevedibili caratterizzate da improvvisi fenomeni critici motori, sensitivi o sensoriali, psichici o autonomici, con o senza alterazioni dello stato di coscienza, sono ricorrenti o è presente un alto rischio di ricorrenza.

Tali crisi sono provocate da una scarica anomala e ipersincrona di un gruppo di cellule cerebrali, con successiva diffusione. Secondo l’ampiezza della diffusione si possono verificare determinate caratteristiche critiche ed elettroencefalografiche, con crisi generalizzate o parziali. Le crisi epilettiche sono, nella maggior parte dei casi, di durata molto breve.

La diagnosi di epilessia è una diagnosi clinica che va supportata ed integrata dal risultato dell’elettroencefalogramma e degli studi di neuroimmagine (RM e TC dell’encefalo).

Le persone affette da una forma di epilessia possono avere il rilascio della patente e guidare, secondo quanto affermato dal Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010 e successive norme applicative.

Una persona che ha una prima crisi epilettica isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
E’ estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata.

 

Per quanto riguarda la normativa per la patente di guida, una persona è considerata affetta da epilessia qualora abbia due o più crisi epilettiche non provocate a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Il rischio di ricorrenza di una crisi epilettica non provocata si situa intorno al 60-70%.

Tale normativa distingue, quindi, tra epilessia – due o più crisi epilettiche non provocate a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra – e crisi epilettica provocata, cioè secondaria ad una causa identificabile e potenzialmente evitabile nel futuro (ad esempio ipoglicemia, privazione di sonno, intossicazioni, ecc). Quest’ultima è compatibile con la guida se appare verosimile che il fattore scatenante non si ripeterà.

Tra le forme di epilessia vengono distinte quelle con crisi epilettiche esclusivamente nel sonno e quelle con crisi epilettiche senza alterazioni dello stato di coscienza e della capacità di azione (in questi casi la patente di guida può essere rilasciata a seguito di un periodo di osservazione di almeno un anno, in assenza di altri tipi di crisi).

L’eventuale ricorrenza di crisi dopo la sospensione del trattamento (non autonoma del paziente ma decisa da un neurologo) in chi è senza crisi da periodi prolungati, vieta la guida per soli tre mesi, ammesso però che il trattamento antiepilettico venga ripreso.

La normativa in vigore prevede il concetto di guarigione: trascorsi dieci anni senza crisi epilettiche e senza terapia, la persona è dichiarata clinicamente guarita dalla malattia e non è più soggetta a restrizioni.

Nel caso di pazienti che invece non hanno crisi da almeno cinque anni ma assumono ancora farmaci antiepilettici, è possibile (a discrezione della commissione medica competente) l’ottenimento di un periodo di idoneità alla guida maggiore di quello regolarmente autorizzato, cioè due anni. Questo vale per le patenti A e B, mentre le patenti C, D ed E sono soggette a maggiori restrizioni.

In relazione alla normativa citata, è necessario che il paziente affetto da epilessia produca un certificato medico rilasciato da un neurologo di una struttura pubblica che attesti che il paziente non abbia crisi epilettiche da almeno un anno (e non, come in passato, da almeno due anni).

Quindi, nella maggior parte dei casi, il certificato medico che viene rilasciato viene redatto sulla base delle dichiarazioni del paziente (certificato anamnestico). Il paziente è tenuto a rilasciare dichiarazioni veritiere al neurologo della struttura pubblica in quanto lo stesso è un pubblico ufficiale. Indurre volontariamente un pubblico ufficiale a dichiarare il falso è un reato punito dalla legge e produce effetti sulla posizione assicurativa del guidatore affetto da epilessia (mancata copertura assicurativa).

Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo-previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc). Gli esempi proposti sono tipicamente ed esclusivamente quelli effettuati dalle ASL o dagli enti assicurativo-previdenziali (INPS e INAIL). In parole povere, il paziente epilettico che chiede l’invalidità per l’epilessia alla sua ASL non può successivamente negare di essere epilettico alla visita della Commissione per il rilascio delle patenti, in quanto la sua precedente richiesta di benefici porta automaticamente e giustamente alla segnalazione.

Per quanto riguarda l’elettroencefalogramma, non è esplicitamente richiesto che venga eseguito in una struttura pubblica, così come non vi è per lo specialista neurologo privato l’obbligo di segnalazione.

Da un punto di vista medico-legale, l’esclusione da tale obbligo avviene in funzione della salvaguardia del rapporto fiduciario tra medico e paziente, rispetto al quale l’esigenza di sicurezza del paziente e della società, sebbene rilevante, risulta subalterno.